ASD e SSD : doppia mansione del collaboratore sportivo e ammnistrativo gestionale
Un'incognita è l'ipotesi in cui , l'istruttore/allenatore eserciti anche mansioni di segreteria per ridurre gli aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali delle prestazione doppia, rispetto anche alla riforma del lavoro sportivo. Dal punto di vista della normativa attualmente in vigore, è diffuso il ricorso all'art.67 co.1 lett. m) TIUR per quanto riguarda sia le competenze svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica che per la collaborazione continuativa e coordinata amministrativa - gestionale non professionale. L'affidamento dei due incarichi distintamente richiedono l'affidamento de due incarichi i quali richiedono contenuti e obblighi differenti tra di loro applicando lo stesso trattamento fiscale e contributivo. Nel caso in cui , uno stesso soggetto svolga entrambe le attività il sodalizio sportivo definisce due contratti diversi. Aggiornamenti e modifiche avverranno con l'entrata in vigore della riforma del lavoro il 1 luglio 2023 la quale prevede che i soggetti che esercitano le loro attività a titolo oneroso verranno inquadrati sotto il profilo di " lavoratore" mentre i volontari che esercitano le loro attività in maniera gratuita e spontanea, con fini amatoriali , riceveranno solo e solamente il rimborso delle spese sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale.
I principi generali dettati dalla riforma in materia idi lavoro e volontariato sono la base fondamentale per svolgere l'inquadramento dei collaboratori protagonisti di questo articolo. Per corretto inquadramento dei collaboratori con doppie mansioni si prendono in esame 3 situazioni:
- Volontariato/Volontariato : ammessa - prendendo in riferimento il volontariato non limitato alle prestazione sportive in senso stretto vi è possibilità di accumulare mansioni sportive, amministrativo - gestionale e non sportive le quali devono essere svolte sempre in modo volontario e senza retribuzione esclusi i rimborsi spese analitici e documentati per le trasferte sportive.
- Volontariato/lavoro : non ammesso - è un'ipotesi che non può essere realizzata poiché le due mansioni sono incompatibili e inderogabili in capo allo stesso soggetto reso a favore dello stesso sodalizio anche nel caso si ricoprano mansioni e ruoli diversi. Analizzando questa ipotesi in maniera inversa, ovvero se il lavoratore sportivo possa ricoprire mansioni di volontariato, bisogna tenere da conto che il fondamento dell'incompatibilità è quella di evitare abusi o commistioni di ruoli tra volontariato e sportivo; da ciò ne deriva la possibilità di quest'ultima combinazione.
- Lavoro/Lavoro: ammessa - Svolgere più attività lavorative con diverse mansioni, a favore di uno stesso sodalizio richiede la definizione di distinti rapporti di lavoro con annessi contratti diversi sia perché ogni contratto regola una discipline differenti tra di loro sia perché vi è l'opportunità di fissare in maniera anticipata termine e condizioni delle diverse prestazioni per far si che si evitino situazione di abuso del lavoratore.
Prestazione sportive e amministrative , che tipo di contratti si attuano?
Sulla base
del diritto comune, attuato anche nel lavoro sportivo, ogni prestazione può
essere reputata di lavoro autonomo o subordinato in base alle caratteristiche
del tipo di rapporto. Per essere corretta , la qualificazione si deve basare
sull'aspetto stanziale del comportamento delle due parti: a ciò non vengono
applicati solo gli indicatori sussidiari
ma specialmente la presenza dell'assoggettamento gerarchico al potere
direttivo del datore di lavoro, il quale si presenta tramite la partecipazione e controllo sulle prestazioni nonché l'esercizio
del potere disciplinare. In questo quadro generale si possono definire duo o
più rapporti autonomi o subordinati ma anche la coesistenza tra rapporti
subordinati e autonomi o parasubordinati, in tutti questi casi dovranno essere
dovranno essere rispettati tempi, luoghi e mansioni i quali devono essere
definiti nella maniera più dettagliata possibile per evitare fraintendimenti e
promiscuità fra i diversi rapporti di lavoro. Sulla base di quanto detto in quest'ultima parte , nel caso di un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, rapporto al centro di
questo articolo , l'istruttore
sportivo/addetto alla segreteria dovrà essere inquadrato con due distinti
contratti di co.co.co. ; i due contratti dovranno essere sommati sotto il punto
di vista fiscale , per verificare la soglia contributiva , €5.000,00 , e
fiscale , €15.000,00. Per far si , che il committente possa svolgere la sua
funzione di sostituto d'imposta , il co.6 dell'art.36 del decreto 36/2021 definisce
che , all'atto di pagamento , i lavoratore rilasci un'autocertificazione che
attesta il totale dei compensi percepiti
nell'anno solare.