Associazioni Sportive – Com’è definito il Baretto?

23.11.2022

Nel caso in cui una ASD voglia svolgere l'attività di somministrazione di bevande , anche qualora fosse destinata a soci e tesserati o in occasione di eventi e corsi sportivi, in maniera generale questa attività si definisce come un'attività commerciale , la quale richiede una partita IVA e ile relative adozioni di obblighi contabili e fiscali da parte dell'associazione. Il fatto che la somministrazione sia limitata ai soci e tesserati e per eventi o corsi sportivi da la possibilità di attuare il regime agevolato della L.398/91. In riferimento a queste , il regime che vi si applica prevede sia una semplificazione a livello di obblighi contabili che una determinazione forfettaria nei riguardi di IVA e imposte sui redditi ; ma chiarisce anche che i ricavi commerciali non devono superare la soglia del plafond di 400.000€ . L'IVA deve essere versata con cadenza trimestrale, se si fa parte del regime 398, si versa solo il 50% dell'importo delle imposte Iva dovute allo stato. Per le associazioni di promozione sociale incluse tra i seguenti enti , mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli

cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità

assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, per il relativo regime fiscale non sono considerati commerciali nonostante le varie somministrazioni di cibi e bevande avvengano presso il luogo dove viene svolta questa attività istituzionale , da bar ed esercizi simili poiché le suddette siano complementari rispetto a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano esercitate nei confronti di soci, associati, o tesserati della stessa organizzazione nazionale. Il Ministero dell'Interno , nei confronti di alcune Federazioni e enti di promozione sociale , le riconosce come enti a carattere nazionale con finalità assistenziali; da ciò nasce la possibilità per le ASD che sono affiliate a questi determinati enti o federazioni di esercitare questa attività di bar. Come ogni cosa ci sono delle regole da rispettare :

  • L'attività si somministrazione deve essere svolta nello stesso luogo in cui si svolge l'attività istituzionale
  • Deve essere complementare all'attività istituzionale sportiva
  • Deve venire svolta nei confronti di soci, associati e tesserati

Per quanto riguarda l'oggetto sociale delle associazioni sportive, fa specifico riferimento all'esercizio in modo stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche. Sarà ancora possibile , durante gli eventi e i corsi sportivi esercitare le attività di mescita; quindi sarà possibile svolgere attività diverse ma a due condizioni

  • Che la previsione sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto
  • Le attività sportive no devono essere secondarie e strumentali in confronto all'attività istituzionale.

In riferimento alle attività secondarie dei sodalizi sportivi, dovranno essere rispettati sia i requisito quantitativo sia il loro carattere strumentale. I ricavi che derivano da sponsorizzazioni, promo-pubblicitarie , trasferimento di diritti e indennità relative alla formazione degli atleti, ma anche dalla gestione di impianti e strutture sportive , sono esclusi dal conteggio di criteri e limiti delle attività secondarie; a differenza della gestione dei punti di ristoro i quali invece sono definite come attività secondaria e strumentale. La somministrazione deve essere connessa , sussidiaria e complementare.  

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