Sport – nuove collaborazioni amministrativo - gestionali

16.02.2023

La L.86/2019 dopo aver introdotto la figura del lavoratore sportivo affida al governo l'obbligo di regolamentare i rapporti di collaborazione a carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale per le attività svolte in favore di asd e ssd, ma tenendo in considerazione le particolarità delle stesse e del loro fine non lucrativo. La disposizione sviluppata dall'art.37 d.lgs. 36/2021 ha introdotto ulteriori modifiche rispetto al contenuto della delega e alla disposizione ad oggi in vigore. Una delle prime modifiche che sono state apportate è stata l'eliminazione dell'inciso "non professionale" dalla regolamentazione delle prestazioni amministrativo-gestionali; è stata apportata questa modifica a seguito dell'eliminazione da parte della legge delega il riferimento alla collaborazione coordinata e continuativa all'interno della norma del TIUR, ma risulta difficile iniziare a considerare una prestazione cpntinuativa non professionale.

I collaboratori amministrativo-gestionali non sono considerati lavoratori sportivi , questo fa si questo tipo di attività possa essere ricollegata sia ad un rapporto di lavoro autonomo sia subordinato . Infatti

  • Se il rapporto di lavoro è subordinato si applicano le norme generali del rapporto di lavoro subordinato
  • Non vi è presunzione delle 18 ore
  • Non è obbligatorio il tesseramento

Un rapporto di collaborazione amministrazione-gestionale , anche qualora si costituito in un rapporto di collaborazione coordinata-continuativa , è compatibile con un altro rapporto di lavoro sportivo.

Qualora la prestazione di collaborazione amministrativo -gestionale sia autonoma allora si potrà costituire un rapporto di collaborazione amministrativo - gestionale. Solo in questo caso dovrà essere determinato il pagamento INAIL, applicando il premio che sarà definito dal decreto che verrà emanato da tutti i lavoratori sportivi, la contribuzione previdenziale verrà suddivisa :

  • 1/3 a carico del collaboratore
  • 2/3 a carico della sportiva

La contribuzione non concorre a formare il reddito dei collaboratori per fini tributar. Per semplificare la questione di prestazione e rapporto di collaborazione amministrativo - gestionale, si è voluta fare una distinzione tra lavoratore in campo e lavoratore in segreteria, il quale viene visto come un soggetto che si occupa della parte gestionale del sodalizio sportivo , sotto il profilo amministrativo. Molto importante è ricordare e sottolineare che ai collaboratori amministrativo - gestionali non si applica il co. 8 art. 35, il quale prevede che , alle prestazioni iniziate antecedentemente alla data del 1 luglio 2023 , non venga attuato il recupero contributivo.

Sulla base del d.lgs. 36/2021 le attività amministrativo - gestionali sono applicabili anche agli enti del terzo settore iscritti al RAS e che siano esercenti di attività di interesse generale come attività sportivo-dilettantistica. 

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